Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and lack of specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to classify the crime under a specific provision of the Penal Code, but the court found this ground too generic to constitute a valid legal critique. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements for admissibility and dismissed the request entirely.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely generic and fail to provide the specific, argumentative critique required by law against the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GENNARO nato a NAPOLI il 10/10/1961 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Gennaro Giuliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, assolvendo l'imputato dal reato di cui al capo a) per insussistenza del fatto, disapplicando la recidiva, dichiarando conseguentemente prescritto il reato di cui al capo c) e, infine, rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile, tra gli altri, del residuo delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi di cui al capo b); considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione della legge penale ed il vizio motivazionale per mancata derubricazione del delitto ascrittogli nel meno grave reato previsto dal comma 1 dell'art. 497-bis cod. pen.
è inammissibile in quanto all'evidenza del tutto generico e apparente e, quindi, espresso in violazione dell'art. 581, comma 1, lett d), cod. proc. pen. poiché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), che in ogni caso la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Roma, 8 luglio 2024 Il Consigliere est