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Ordinanza — n. 31016/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31016/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31016/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMELE LUCA nato a LOVERE il 04/10/1979 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 28 giugno 2023 la Corte di appello di Brescia confermava la precedente sentenza del giorno 14 settembre 2022 con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato Romele Luca alla pena di anni 1 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato di cui al capo a) dell'imputazione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato; più in particolare il ricorrente censurava la decisione impugnata nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrata la fattispecie di reato dì cui all'art. 10 ter del D.Lgs. 74 del 2000 con la mera omissione della dichiarazione relativa all'I.V.A.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31016/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10 ter del D.Lgs. 74 del 2000 con la mera omissione della dichiarazione relativa all'I.V.A.

Parole chiave

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omissione del contribuente complicità in sottrazione d'imposta dovere di collaborazione del contribuente omissione della contabilità multa al contribuente reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMELE LUCA nato a LOVERE il 04/10/1979 avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 28 giugno 2023 la Corte di appello di Brescia confermava la precedente sentenza del giorno 14 settembre 2022 con cui il Tribunale di Brescia aveva condannato Romele Luca alla pena di anni 1 di reclusione avendolo ritenuto colpevole del reato di cui al capo a) dell'imputazione; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato; più in particolare il ricorrente censurava la decisione impugnata nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrata la fattispecie di reato dì cui all'art. 10 ter del D.Lgs. 74 del 2000 con la mera omissione della dichiarazione relativa all'I.V.A.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato in quanto si fonda su un preteso enunciato ermeneutico, ovvero che l'imposta sul valore aggiunto sia pagata per cassa e non per competenza, in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere este sore il P