Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner personally signed the petition instead of a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally signed by the petitioner, David Sarubbo, rather than by a qualified defense attorney. Although the petitioner's signature was authenticated by a lawyer, the court ruled that personal appeals for cassation must be signed exclusively by attorneys enrolled in the special register following legislative amendments. Consequently, the court ordered the petitioner to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Criminal appeals for cassation must be signed by a qualified defense attorney; personal signatures by the party render the appeal inadmissible regardless of authentication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARUBBO DAVIDE nato a NAPOLI il 03/10/1986 avverso la sentenza del 04/10/2023 del GIP TRIBUNALE di PORDENONE Fa-to avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 6 ottobre 2023 e resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Pordenone aveva applicato a Sarubbo Davide la pena di anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed C 13.334 di multa avendolo ritenuto del reato ascritto; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, affidandolo ad unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente; osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Corte di cassazione, Sez.
III penale, n. 11126 del 25 gennaio 2021); che nel caso di specie al ricorso risulta apposta la sottoscrizione personale del ricorrente solo autenticata dall'Avv. Massimo Cescutti; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensoe r i