Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic first ground and unfounded second ground regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Passalacqua Nicolò inadmissible. The appellant argued for a review of the conviction's reasoning and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the first ground too generic and the second ground manifestly unfounded given the defendant's prior criminal record. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the error, or if the appellate court correctly applied the law to exclude mitigating circumstances based on the defendant's criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSALACQUA NICOLO' nato a MAZARA DEL VALLO il 25/07/1970 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 5 luglio 2023 la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 15 giugno 2021 con cui il Tribunale di Marsala in composizione monocratica aveva condannato Passalacqua Nicolò alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed € 1.333 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo di impugnazione era dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto del tutto generico non essendo chiaro quale siano i motivi di gravame non adeguatamente trattati dalla Corte di appello; che il secondo motivo di impugnazione è manifestamente infondato atteso che i Giudici del merito hanno correttamente escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla sussistenza di plurimi precedenti penali per reati fiscali gravanti sul prevenuto i quali ne denotano la capacità criminale; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 I Consiglire ste