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Ordinanza — n. 31009/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for drug trafficking conviction due to manifestly unfounded claim regarding mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31009/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Pepe inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Pepe argued that the lower court incorrectly excluded generic mitigating circumstances, but the appellate court had properly rejected this based on the high intensity of his intent and his vague testimony. The Supreme Court upheld this decision, citing the lack of fault in the appeal's inadmissibility and applying Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 113 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the appellate court correctly assessed the intensity of criminal intent and the vagueness of the defendant's testimony regarding the source of contraband.

Parole chiave

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inadmissible appeal drug trafficking conviction generic mitigating circumstances intensity of criminal intent procedural costs award attenuazione della pena sanzioni penali riduzione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere c:he «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 113 cod. proc. pen.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere c:he «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE SALVATORE (CUI 04BHIV7) nato a NAPOLI il 16/06/1972 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 giugno 2023 la Co -t .1 V ,/t/L,C3 appello di Napoli confermava la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale diz3311 aveva condannato Pepe Salvatore alla pena di anni 5 di reclusione ed C 30.000 di multa, oltre pene accessorie, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l'applicabilità delle invocate circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello Napoletana ha correttamente negato la ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla intensità del dolo riscontrato nella condotta dell'imputato, il quale aveva ricavato uno spazio al di sotto del sedile del passeggero dell'auto a bordo del quale era stato trovato per trasportare lo stupefacente, e dal contegno processuale del Pepe il quale avrebbe fornito solo informazioni genericissime circa il soggetto che gli aveva consegnato la sostanza rinvenuta; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere c:he «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere esterjsq.e il P