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Ordinanza — n. 31007/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 31007/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31007/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI RENATO nato a BRINDISI il 07/07/1995 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 agosto 2023 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il Tribunale di Lecce aveva condannato Simonetti Renato alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 31007/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti sanzioni penali recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti riduzione della pena pentito

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello pugliese ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONETTI RENATO nato a BRINDISI il 07/07/1995 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 1 agosto 2023 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza con cui il Tribunale di Lecce aveva condannato Simonetti Renato alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 2.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione e la violazione di legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello pugliese ha correttamente escluso l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. dando rilievo da un lato alla modalità di svolgimento professionale della condotta illecita contestata e dall'altro alla sussistenza di una successiva condanna per reato analogo; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere e tensore— il Presi