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Ordinanza — n. 31006/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to personal signature by the appellant instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31006/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mohamed Said inadmissible because it was personally signed by the appellant rather than by a qualified lawyer. The appellant argued for the review of a second-instance judgment imposing two years of imprisonment, but the court noted that post-2017 amendments to the Code of Criminal Procedure require such appeals to be exclusively signed by attorneys enrolled in the special register. Consequently, the court ruled that the personal signature rendered the act void, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to bear the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal must be signed by a lawyer enrolled in the special register of the Court of Cassation; a personal signature by the party renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal signature qualified lawyer Code of Criminal Procedure legal costs special register pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 613 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente; osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 444 cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED SAID nato il 09/07/1990 avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOíc- YO--a--V."-viso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in udienza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente; osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 11126 del 25 gennaio 2021
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOHAMED SAID nato il 09/07/1990 avverso la sentenza del 26/09/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOíc- YO--a--V."-viso alle parti; t udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in udienza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il giorno 26 settembre 2023 il Tribunale di Torino applicava nei confronti di Mohamed Said la pena di anni 2 di reclusione ed C 4.000 di multa, avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva l'inosservanza di norme processuali.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente; osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Corte di cassazione, Sez.

III penale, n. 11126 del 25 gennaio 2021); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente Fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere e tensfrr - il Pre