Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded claim regarding sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Walter Costantini's appeal inadmissible because the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances was not legally flawed. The appellate court correctly assessed the defendant's recidivism and personal propensity for crime, rendering the sentencing calculation free of logical or legal errors. Consequently, the appeal was rejected, and Costantini was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's exclusion of generic mitigating circumstances is based on a valid assessment of the defendant's recidivism and personal criminal propensity, provided the reasoning is free of logical or legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI WALTER nato a ASCOLI PICENO il 27/05/1972 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 18 maggio 2023 la Corte di appello di Ancona confermava la precedente sentenza del giorno 1 marzo 2021 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno aveva condannato Costantini Walter alla pena di anni 1 di reclusione ed C 1.200 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ad alla dosimetria della pena inflitta.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche e parametrato la misura finale della penale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, dando rilievo alla personalità dell'imputato proclive alla delinquenza come attestato dai plurimi precedenti penali gravanti su di esso; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere e tensore il Pr