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Ordinanza — n. 31004/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the petitioner personally signed the cassation petition instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31004/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner personally signed the petition rather than a qualified defense attorney. The petitioner argued for generic mitigating circumstances, but the core issue was the procedural violation of the new requirement for lawyer-signed filings. The court ruled that personal signatures render the act void under the amended criminal procedure code, leading to dismissal and cost liability.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation petition must be signed by a qualified defense attorney; personal signatures by the party render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility personal signature requirement qualified defense attorney cassation petition formalities procedural defect dismissal criminal procedure code cost liability petitioner attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599 cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente; osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Law 23 giugno 2017, n. 103
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
art. 599 cod. proc. pen
art. 613 cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente; osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sez. III penale, n. 11126 del 25 gennaio 2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERVONE WILSON nato a NAPOLI il 13/10/1993 avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI(dato avviso—alTe udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; /2tt22- ,,e Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 20 Oqostd 2023 la Corte di appello di Napoli, su accordo delle parti ed ai sensi dell'art. 599 cod. proc. pen., riformava parzialmente la precedente sentenza emessa il 5 maggio 2022 con cui il Tribunale di Nola aveva condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed C 4.000 di multa Cervone Wilson, rideterminando la pena applicata in complessivi anni 1 e mesi 8 di reclusione ed C 4.000 di multa avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente; osserva il Collegio che il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Corte di cassazione, Sez.

III penale, n. 11126 del 25 gennaio 2021); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigli