Sentenza — n. 31002/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RAFFAELE ANTONIO nato a TRANI il 15/02/1982 RAFFAELE VINCENZO nato a TRANI il 01/05/1934 RAFFAELE ANTONIO nato a TRANI il 15/05/1930 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 21 aprile 2023 la Corte d'appello di Bari, riformando la sentenza con cui il Tribunale di Trani aveva condannato Raffaele Antonio, Raffaele Vincenzo e Raffaele Antonio, nato il 15 maggio 1930, alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 6.000 di multa ciascuno, rideterminava la pena in complessivi in mesi 4 di reclusione ed C 5.500 di multa ciascuno per effetto dell'estinzione del reato di cui al capo A) dell'imputazione e confermando nel resto, avendoli ritenuti colpevoli del reato contestato; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepivano l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; che medio tempore Raffaele Antonio, nato il 15 maggio 1930, è deceduto il giorno 13 gennaio 2024.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 31002/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RAFFAELE ANTONIO nato a TRANI il 15/02/1982 RAFFAELE VINCENZO nato a TRANI il 01/05/1934 RAFFAELE ANTONIO nato a TRANI il 15/05/1930 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 21 aprile 2023 la Corte d'appello di Bari, riformando la sentenza con cui il Tribunale di Trani aveva condannato Raffaele Antonio, Raffaele Vincenzo e Raffaele Antonio, nato il 15 maggio 1930, alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 6.000 di multa ciascuno, rideterminava la pena in complessivi in mesi 4 di reclusione ed C 5.500 di multa ciascuno per effetto dell'estinzione del reato di cui al capo A) dell'imputazione e confermando nel resto, avendoli ritenuti colpevoli del reato contestato; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepivano l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; che medio tempore Raffaele Antonio, nato il 15 maggio 1930, è deceduto il giorno 13 gennaio 2024.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: RAFFAELE ANTONIO nato a TRANI il 15/02/1982 RAFFAELE VINCENZO nato a TRANI il 01/05/1934 RAFFAELE ANTONIO nato a TRANI il 15/05/1930 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 21 aprile 2023 la Corte d'appello di Bari, riformando la sentenza con cui il Tribunale di Trani aveva condannato Raffaele Antonio, Raffaele Vincenzo e Raffaele Antonio, nato il 15 maggio 1930, alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 6.000 di multa ciascuno, rideterminava la pena in complessivi in mesi 4 di reclusione ed C 5.500 di multa ciascuno per effetto dell'estinzione del reato di cui al capo A) dell'imputazione e confermando nel resto, avendoli ritenuti colpevoli del reato contestato; che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepivano l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta; che medio tempore Raffaele Antonio, nato il 15 maggio 1930, è deceduto il giorno 13 gennaio 2024.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili; che il motivo in essi contenuto è manifestamente infondato atteso che la pena in concreto irrogata nei confronti dei ricorrenti - mesi 4 di reclusione - risulta inferiore al minimo edittale relativo alla condotta contestata di tal ché la doglianza non ha ragion d'essere; che tuttavia, stante l'avvenuto decesso di uno dei ricorrenti la sentenza impugnata deve, limitatamente alla sua posizione, essere annullata senza rinvio; PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Raffaele Antonio, classe 1930, per morte dell'imputato.
Dichiara inammissibili i ricorsi nel resto e condanna i restanti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore il P