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Ordinanza — n. 31001/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of valid grounds regarding sentencing choice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31001/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to demonstrate a valid defect in the lower court's reasoning. The appellant argued that judges omitted to explain why they chose home detention over a less restrictive penalty, yet the court found the appellant had previously selected the detention penalty during the hearing. Consequently, the court ruled that no further argumentation was necessary and the appeal lacked merit.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 545 bis c.p.p.: The Court of Cassation holds that an appeal based on the omission of reasoning regarding the choice of a specific penalty is inadmissible when the appellant themselves selected that penalty during the trial proceedings.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal defect of motivation home detention penalty sentencing choice procedural inadmissibility pena privativa della libertà pene e misure sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 545 bis cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile; osserva il Collegio che il dedotto vizio di motivazione relativo all'omessa pronuncia della Corte territoriale in ordine alla valutazione operata ai sensi dell'art. 545 bis cod.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
art. 545 bis cod. proc. pen
Considerato che il ricorso è inammissibile; osserva il Collegio che il dedotto vizio di motivazione relativo all'omessa pronuncia della Corte territoriale in ordine alla valutazione operata ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCARA' CORRADO GABRIEL nato a CATANIA il 13/09/1996 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 17 aprile 2023 la Corte di appello di Catania confermava la precedente sentenza del giorno 27 giugno 2022 con cui il Tribunale di Catania aveva condannato Muscarà Corrado Gabriel alla pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione ed C 14.000 e sostituiva, con ill dispositivo di cui all'udienza svoltasi il giorno 8 febbraio 2023 ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen. la pena detentiva con la detenzione domiciliare per pari durata; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione lamentando l'omessa pronuncia dei Giudici del merito in ordine alle ragioni che li hanno portati a scegliere, tra le sanzioni applicabili, quella della detenzione domiciliare e non altra meno limitativa della libertà personale dell'imputato anche attesa la sua giovane età.

Considerato che il ricorso è inammissibile; osserva il Collegio che il dedotto vizio di motivazione relativo all'omessa pronuncia della Corte territoriale in ordine alla valutazione operata ai sensi dell'art. 545 bis cod. proc. pen. circa la pena alternativa con cui eventualmente sostituire la detenzione in carcere risulta manifestamente infondato giacchè è stato lo stesso ricorrente ad operare la scelta della pena detentiva nel corso dell'udienza del 29 marzo 2023 di tal ché nulla dovevano ulteriormente argomentare i Giudici del merito; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere est et ore il