Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to manifestly unfounded legal arguments regarding drug trafficking and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mario Pastura's criminal appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Pastura argued that the lower court incorrectly failed to apply a specific drug trafficking provision and wrongly denied generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the defendant was under home arrest when committing the crime and that the lower court's reasoning regarding the drug packaging and found documents was legally sound.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the territorial court correctly applies statutory provisions regarding drug trafficking modes and denies mitigating circumstances based on the defendant's status under home arrest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTURA MARIO nato a CATANIA il 20/02/1968 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 30 maggio 2023 la Corte d'appello di Catania confermava la sentenza con cui il Tribunale di Catania aveva condannato Pastura Mario alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 3.333,67 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato contestato; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla mancata qualificazione del fatto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990; che con il secondo motivo il Pastura eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui non aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con argomentazione priva di vizi logici o giuridici, ha escluso la ricorrenza della fattispecie di cui al citato art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990 dando rilievo alla modalità del confezionamento dello stupefacente, al rinvenimento di un manoscritto riportante nomi e cifre nonché al denaro contante in possesso dell'imputato; che anche il secondo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha correttamente negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo al dato che il Pastura poneva in essere la condotta contestata mentre era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore il Presidentt590 kilc_ \-91 à