Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30999/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely due to missed 15-day deadline for GIP ruling in Italy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30999/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, missing the statutory 15-day deadline for challenging the GIP's September 19, 2023, ruling. The appellant argued for a different legal qualification of the crime, but the Court found the procedural defect fatal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 575 cod. proc. pen.: A cassation appeal against a GIP ruling is inadmissible if filed after the expiration of the fifteen-day period prescribed by law, unless the delay is attributable to the authority or the appellant acted without fault.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility GIP ruling deadline procedural time limit untimely filing court costs and fine pene condizionali recidiva nell'infrazione caso poco grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 575 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ARCHI MOURAD nato il 18/04/1993 avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di PIACENZA Fato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata 11 19 settembre 2023 il Tribunale di Piacenza aveva condannato El Archi Mourad alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ed C 20.000 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato contestato; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui non era stato riqualificato il fatto nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990.

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo; osserva il Collegio che il provvedimento de quo è stato emesso il giorno 19 settembre 2023 e che, essendo stato reso in camera di consiglio, doveva essere impugnato nel termine di giorni 15 che scadevano quindi il successivo 4 ottobre 2023 di tal ché, risultando il deposito del ricorso perfezionato solo il giorno 11 ottobre 2023, questo deve essere dichiarato inammissibile; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore il Pr