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Ordinanza — n. 30997/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30997/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30997/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIACAVA ALDO nato a LIVORNO il 10/06/1971 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 19 luglio 2022 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Livorno aveva condannato Viacava Aldo, in concorso con altri, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente deduceva l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici del merito non avevano ritenuto sussistente la circostanza esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen.; che con il secondo motivo il Viacava eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta in particolare con riferimento all'aumento applicato in ragione del riconoscimento dell regime della continuazione.

Regesto Legislator

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art. 54 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30997/2024 — snpen · Corte di Cassazione: presso il Tribunale di Livorno aveva condannato Viacava Aldo, in concorso con altri, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente deduceva l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici del merito non avevano ritenuto sussistente la circostanza esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen.; che con il secondo motivo il Viacava eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta in particolare con riferimento all'aumento applicato in ragione del riconoscimento dell regime della continuazione.

Parole chiave

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adeguamento della pena peggioramento di uno stato anteriore riduzione della pena recidiva nell'infrazione allegazioni di persecuzione contraddittorie sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 54 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIACAVA ALDO nato a LIVORNO il 10/06/1971 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 19 luglio 2022 la Corte di appello di Firenze confermava la sentenza con cui il G.I.P. presso il Tribunale di Livorno aveva condannato Viacava Aldo, in concorso con altri, alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente deduceva l'erronea applicazione della legge censurando la sentenza impugnata nella parte in cui i Giudici del merito non avevano ritenuto sussistente la circostanza esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen.; che con il secondo motivo il Viacava eccepiva l'erronea applicazione della legge con riferimento alla dosimetria della pena inflitta in particolare con riferimento all'aumento applicato in ragione del riconoscimento dell regime della continuazione.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello Toscana, con valutazione esente da vizi logici e giuridici, ha correttamente escluso la ricorrenza dell'invocata esimente dello stato di necessità per come prospettata dal ricorrente dando rilievo alla circostanza che non è possibile sostenere che la commissione del reato ascritto fosse l'unica possibilità per l'imputato di provvedere ai bisogni propri e della propria famiglia; che il secondo motivo di impugnazione, inerente alla misura della pena inflitta al Viacava, risulta inammissibile in quanto impingente una valutazione discrezionale della giurisdizione di merito non incongrua ed adeguatamente motivata dalla Corte di appello; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle S7' •'`.‹,- ammende. /10 r cx' Così deciso in Roma