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Ordinanza — n. 30996/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded arguments on sentencing and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30996/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Okoh's Best inadmissible, ordering the payment of procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's sentencing and the denial of generic mitigating circumstances, arguing for a lighter penalty. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the territorial court's sound reasoning regarding drug quantity, packaging, sales, and the appellant's violation of bail conditions.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cost. cost. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, and the appellant is not at fault for the procedural defect, resulting in the condemnation of the appellant to pay procedural costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded sentencing review mitigating circumstances procedural costs violation of bail drug trafficking revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 111 cost. cost. pen.
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OKOH'S BEST nato il 27/05/1990 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 11 luglio 2023 la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del giorno 1 marzo 2021 con cui il Tribunale di Parma aveva condannato Okoh's Best, in concorso con altri, alla pena di giustizia avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l'erronea applicazione della legge censurando nel complesso la dosimetria della pena applicata ed il mancato riconoscimento della ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso il fatto che la Corte territoriale ha congruamente motivato, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, circa la dosimetria della pena inflitta dando rilevo, sotto il profilo della quantità della pena irrogata, al tipo di stupefacente rinvenuto in possesso del prevenuto, alle modalità di confezionamento ed al numero delle cessioni, e, sotto il profilo delle invocate circostanze attenuanti generiche, rilevando all'assenza di elementi valutabili positivamente nonché del contegno processuale del Okoh's il quale ha violato la misura cautelare ad esso applicata; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle am