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Ordinanza — n. 30994/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30994/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURTA3 KLEVIS nato il 24/02/1986 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in udienza il 3 luglio 2023 la Corte di appello di Bologna confermava la precedente sentenza del giorno 21 novembre 2019 con cui il Tribunale di Modena aveva condannato Kurtaj Klevis alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 688 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrata la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen.; più in particolare il ricorrente osservava che essendo i reati commessi nel passai:o considerati rilevanti ai fini della sussistenza dell'aggravante in questione caratterizzati da una minore gravità rispetto a quello per cui è causa essi non potevano concorrere ad integrare la aggravante in questione.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30994/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 99 cod. pen.; più in particolare il ricorrente osservava che essendo i reati commessi nel passai:o considerati rilevanti ai fini della sussistenza dell'aggravante in questione caratterizzati da una minore gravità rispetto a quello per cui è causa essi non potevano concorrere ad integrare la aggravante in questione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aggravamento della pena precedenti penali gravi pentito sanzioni penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURTA3 KLEVIS nato il 24/02/1986 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata in udienza il 3 luglio 2023 la Corte di appello di Bologna confermava la precedente sentenza del giorno 21 novembre 2019 con cui il Tribunale di Modena aveva condannato Kurtaj Klevis alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 688 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto integrata la contestata circostanza aggravante di cui all'art. 99 cod. pen.; più in particolare il ricorrente osservava che essendo i reati commessi nel passai:o considerati rilevanti ai fini della sussistenza dell'aggravante in questione caratterizzati da una minore gravità rispetto a quello per cui è causa essi non potevano concorrere ad integrare la aggravante in questione.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto, con cui il ricorrente in sostanza vuole escludere la riscontrabilità della recidiva non colgono nel segno essendo irrilevante, ai fini dell'integrazione della contestata recidiva, la dedotta minore gravità dei reati di meno recente commissione; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estenc