Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of confession and failure to prove immediate availability of digital tools.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Musto's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Musto argued that the lower courts erred by relying solely on his confession, which he claimed contradicted the facts regarding his lack of immediate access to digital duplication tools. The court rejected this, finding the territorial judges adequately reasoned that Musto illegally possessed the digital supports used for infringement, thus establishing his criminal liability without needing to prove he had the means to duplicate them at the time of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the lower court's reasoning sufficiently establishes the defendant's criminal liability based on the possession of infringing materials, and the appellant fails to demonstrate they were immediately available to commit the specific act of duplication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSTO GIOVANNI nato a NAPOLI il 03/08/1973 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il 23 maggio 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Napoli, il 26 maggio 2016 aveva condannato Musto Giovanni alla pena di mesi 6 di reclusione ed C 400 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato di cui in epigrafe; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla statuizione di reità; più in particolare il ricorrente lamentava la circostanza che i Giudici del merito avessero accertato la sua penale responsabilità in ordine al reato contestato dando rilievo esclusivo alle sue dichiarazioni confessorie le quali però risulterebbero smentite dai fatti di causa.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto è manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale ha adeguatamente argomentato circa la penale responsabilità dell'imputato riguardo alla ricettazione non essendo emerso che l'odierno ricorrente fosse nella disponibilità immediata di strumenti atti alla masterizzazione e duplicazione dei supporti digitali nella cui detenzione finalizzata alla loro commercializzazione egli è stato sorpreso; che pertanto deve ritenersi che il Musto abbia ricevuto illecitamente detti supporti i quali avevano formato oggetto del presupposto reato, commesso da terzi, di illecita duplicazione di supporti digitali contenenti opere tutelate ai sensi della normativa in materia di diritto d'autore; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 4.000 in favore della Cassa delle ammende PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così dec