Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30985/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30985/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30985/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAUSMANN FRANCESCO nato a ROMA il 16/11/1964 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 22 novembre 2022 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 15 ottobre 2018 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato Hausmann Francesco alla pena di giustizia avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i tre motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo deduceva la violazione di legge con riferimento all'art. 546, lett e), cod. proc. pen.; che con il terzo motivo il prevenuto deduceva l'erronea applicazione della legge in relazione al "Testo Unico Imposte".

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30985/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 546, lett e), cod. proc. pen.; che con il terzo motivo il prevenuto deduceva l'erronea applicazione della legge in relazione al "Testo Unico Imposte".

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio domanda d'asilo di rom recupero dei costi condanna al pagamento pecuniario cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAUSMANN FRANCESCO nato a ROMA il 16/11/1964 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle parti; 1, udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 22 novembre 2022 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del 15 ottobre 2018 con cui il Tribunale di Roma aveva condannato Hausmann Francesco alla pena di giustizia avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando i tre motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo il ricorrente eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla statuizione di reità; che con il secondo motivo deduceva la violazione di legge con riferimento all'art. 546, lett e), cod. proc. pen.; che con il terzo motivo il prevenuto deduceva l'erronea applicazione della legge in relazione al "Testo Unico Imposte".

Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto tardivo; che la sentenza impugnata è stata depositata il giorno 22 novembre 2022 e che pertanto il termine per la sua impugnazione spirava il successivo 13 marzo 2023; che il ricorso è stato depositato solo a mezzo pec solo il 25 aprile 2023 di tal ché deve esserne dichiarata l'inammissibilità in quanto tardivo; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2024 Il Consigliere estensore il