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Ordinanza — n. 30983/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to prior Constitutional Court ruling on Article 69, Paragraph 4 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30983/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Tortora Ciro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in excluding generic mitigating circumstances in favor of recidivism, but the Court noted this issue had already been definitively resolved by the Constitutional Court. Consequently, the Court ruled that the appellant's claim regarding the legality of Article 69, Paragraph 4 of the Penal Code was manifestly unfounded based on existing jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma IV, cod. pen.; The Constitutional Court has established that the provision prohibiting the prevalence of generic mitigating circumstances over recidivism does not create a manifest disproportion in sentencing but merely values the subjective component of the crime.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal recidivism and mitigation Article 69 Penal Code Constitutional Court precedent procedural costs award recidiva nell'infrazione pentito sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69, comma IV, cod. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto, il quale in sostanza ha ad oggetto la legittimità dell'art. 69, comma IV, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Artt. 3, 25 e 27 Cost.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione Sez. VI penale, n. 16487 del 23 marzo 2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTORA CIRO nato a NAPOLI il 30/08/1976 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA GENTILI; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 3 ottobre 2023 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 4 febbraio 2022 con cui il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva condannato Tortora Ciro alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 800 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui deduceva il vizio di motivazione, l'erronea applicazione della legge e l'inosservanza di norme processuali censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevo escluso la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla contestata recidiva.

Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo in esso contenuto, il quale in sostanza ha ad oggetto la legittimità dell'art. 69, comma IV, cod. pen. risulta manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici contrastanti con il diritl:o vivente; osserva a riguardo il Collegio che questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Corte di cassazione Sez.

VI penale, n. 16487 del 23 marzo 2017); che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle /-/-/ ammende. "-- , ; n ;" Così deciso in Roma, il 26 gennaio