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Ordinanza — n. 30928/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30928/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30928/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACANICO ITALO nato a SALERNO il 06/10/1990 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Placanico Italo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto l'uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale, come nella specie (si veda pag. 5), poiché, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30928/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5), poiché, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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diritto dello sport calciatore professionista cause di esclusione blocco come sanzione internazionale divieto di entrata e di transito clausola d'esenzione

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
5), poiché, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri stabiliti dall'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACANICO ITALO nato a SALERNO il 06/10/1990 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Placanico Italo; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto l'uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale, come nella specie (si veda pag. 5), poiché, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri stabiliti dall'art. 133 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente