Italian Court dismisses appeals for procedural defects and lack of specific factual arguments regarding notification and non-punishment claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Di Prima Simone and Sarda Danilo Ignazio inadmissible. The appellants argued for the nullity of a notification and the denial of a non-punishment cause, but the court found these arguments generic and raised only at the appellate stage. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161, comma 4, c.p.p.; Art. 131-bis, c.p.: Appeals must be specific and substantiated with factual elements; generic exceptions raised late in proceedings are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI PRIMA SIMONE nato a PIAZZA ARMERINA il 02/10/1986 SARDA DANILO IGNAZIO nato a PIAZZA ARMERINA il 04/12/1985 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi nell'interesse di Sarda Danilo Ignazio e Di Prima Simone; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce nei confronti di Di Prima Simone nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari che sarebbe stata effettuata irregolarmente ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen. al difensore nonostante l'elezione di domicilio, non è consentito poiché l'eccezione è stata sollevata solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello e risulta del tutto generica in quanto neppure indica gli elementi di fatto su cui è fondata; rilevato che la notifica del decreto di citazione in appello è stata eseguita a mani proprie dell'imputato; che il secondo motivo con cui si lamenta nell'interesse di entrambi i ricorrenti il diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod.pen.
è generico poiché non si confronta con la esaustiva motivazione resa dalla Corte che ha evidenziato il carattere reiterato delle condotte poste in essere nei confronti di un soggetto in condizioni di minorata difesa, quali elementi ostativi al riconoscimento della particolare tenuità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presid