Ordinanza — n. 30926/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE GASPARE nato a ROTONDELLA il 23/01/1963 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Mele Gaspare; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché è basato su generiche doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 5 e 6 sulle ragioni precipuamente indicate per il rigetto della richiesta di rinnovazione e pagg. 6 e 7 sull'attendibilità della versione della p.o., corroborata dalla documentazione in atti); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. che l'inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza di eventuali cause estintive del reato, come la prescrizione, intervenute dopo la sentenza impugnata
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30926/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Mele Gaspare; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché è basato su generiche doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 5 e 6 sulle ragioni precipuamente indicate per il rigetto della richiesta di rinnovazione e pagg. 6 e 7 sull'attendibilità della versione della p.o., corroborata dalla documentazione in atti); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. che l'inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza di eventuali cause estintive del reato, come la prescrizione, intervenute dopo la sentenza impugnata
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELE GASPARE nato a ROTONDELLA il 23/01/1963 avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Mele Gaspare; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è privo di specificità poiché è basato su generiche doglianze già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano pagg. 5 e 6 sulle ragioni precipuamente indicate per il rigetto della richiesta di rinnovazione e pagg. 6 e 7 sull'attendibilità della versione della p.o., corroborata dalla documentazione in atti); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. che l'inammissibilità del ricorso preclude la rilevanza di eventuali cause estintive del reato, come la prescrizione, intervenute dopo la sentenza impugnata
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il President