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Ordinanza — n. 30925/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on preclusion grounds and lack of general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30925/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for a different factual reconstruction of attempted robbery and requested generic mitigating circumstances, but the Court held that the lower court's reasoning was logically sound and sufficient. The decision rests on the principle that appellate courts cannot re-evaluate facts or ignore negative elements like prior convictions when denying mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or ignore negative elements when denying generic mitigating circumstances, as the lower court's reasoning must simply be logically sound and address the core issues.

Parole chiave

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preclusion principle generic mitigating circumstances appellate review limits prior criminal record attempted robbery attenuazione della pena peggioramento di uno stato anteriore anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO CLAUDIA nato a CATANIA il 20/05/1995 avverso la sentenza del 19/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lombardo Claudia; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica della condotta contestata nel delitto di tentata rapina, prospettando una diversa ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputata e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sulla direzione della violenza esercitata dal correo alla luce delle convergenti dichiarazioni delle vittime); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, nel caso in esame carichi pendenti e precedenti penali, ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pagg. 7 e 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore