Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion against reviewing factual reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Deligios Leandro Stefano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's reasoning regarding the defendant's criminal liability and evidence evaluation was flawed. The court rejected this, citing the legal preclusion that prevents the cassation court from re-evaluating the factual reasoning or substituting its own judgment for that of the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to review the factual reasoning of the lower court or substitute its own evaluation of evidence, rendering appeals based on such grounds inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELIGIOS LEANDRO STEFANO nato a SASSARI il 30/11/1993 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Deligios Leandro Stefano; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e alla valutazione della prova, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presi