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Ordinanza — n. 30923/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of concrete specificity and procedural interest regarding evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30923/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible due to the lack of concrete specificity in the sole ground of complaint. The appellant argued for a re-evaluation of evidence to downgrade the crime from receipt to aggravated theft, but the court found this approach extraneous to the jurisdiction of the supreme court. Consequently, the appeal was rejected because it sought a factual reassessment rather than a legal review of established procedural findings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds lack concrete specificity and merely attempt a factual re-evaluation of evidence without identifying specific distortions of procedural findings.

Parole chiave

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lack of concrete specificity procedural interest evidence evaluation criminal appeal receipt crime aggravated theft inadmissible appeal altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARONE ROBERTO nato a SASSARI il 27/09/1969 avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Varone Roberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato e la qualificazione della condotta ascritta, è privo di concreta specificità e tende ad ottenere, mediante doglianze in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); che il motivo è altresi privo di concreto interesse poiché il reato sarebbe da qualificare come furto pluriaggravato, punito con pena edittale superiore a quella prevista per la ricettazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 g