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Ordinanza — n. 30921/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as factual complaints lack legal review scope and general mitigating circumstances denial is justified.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30921/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sivo Michele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding criminal liability and the denial of general mitigating circumstances, but the court found these to be mere factual complaints outside the scope of legal review. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was sufficient and the appeal lacked the necessary legal grounds for intervention.

Regesto Legislator

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Art. 365, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 365, c. 1, n. 3 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or the denial of general mitigating circumstances without specific legal errors are inadmissible as they fall outside the scope of the legal review system.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints legal review scope general mitigating circumstances Corte di Cassazione falsa dichiarazione della parte danneggiamento accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 365, c. 1, n. 2 c.p.p.
Art. 365, c. 1, n. 3 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIVO MICHELE nato a MADDALONI il 08/12/1979 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sivo Michele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di danneggiamento contestato, è costituito da doglianze in punto di fatto, finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'attendibilità delle dichiarazioni dei pubblici ufficiali che avevano riferito circostanze avvenute sotto la loro diretta percezione); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am