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Ordinanza — n. 30919/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism and minor offense grounds due to lack of evidence and generic arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30919/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mbaye Badara inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for the imputability of the recidivism charge and the exclusion of punishment due to the minor nature of the offense, citing 205 counterfeit items found. The court rejected these claims as the lower court's reasoning was logically sound, the evidence of intent was clear, and the appeal arguments were too generic to challenge the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, or fail to confront the relevant facts and evidence presented by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism charge minor offense exclusion manifestly unfounded generic arguments court costs Cassa delle ammende documenti mancanti

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 131 bis cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBAYE BADARA nato il 14/12/1975 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mbaye Badara; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, è manifestamente infondato poiché la Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda, in particolare, pag. 6 sull'assenza di documentazione relativa alla provenienza della merce e sulla mancanza di un'attendibile spiegazione del possesso della stessa da parte del prevenuto quali circostanze da cui può desumersi la prova del dolo del reato contestato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante lo stesso fosse stato invocato in sede di conclusioni dinanzi alla Corte di appello, è generico poiché non si confronta con il rilevante numero di capi contraffatti rinvenuti nella disponibilità dell'imputato ( n.205 ) e valorizzati in sentenza che inducono a ritenere implicitamente respinta la istanza ex art. 131 bis cod.pen. e la condotta penalmente rilevante alla luce del principio di offensività; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pres