Italian Court dismisses appeal on recidivism exclusion, ruling lower court correctly applied statutory criteria for criminal propensity assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal by Khogiani Nimat inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to exclude recidivism, but the court found this claim manifestly unfounded. The decision affirmed that judges must evaluate the specific relationship between the current crime and prior convictions to determine enduring criminal inclination, rather than relying solely on the gravity of facts or time elapsed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The lower court's assessment of recidivism is valid when it examines the concrete link between the current offense and prior convictions to verify if past criminal conduct indicates a persistent tendency to commit crimes, rather than basing the decision exclusively on the severity of acts or the duration of the criminal period.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHOGIANI NIMAT (CUI 053SGOS) nato il 01/01/1996 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Khogiani Nimat; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato poiché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulle modalità della condotta e sull'omogeneità del fine di lucro rispetto ai plurimi precedenti dell'imputato per spaccio di stupefacenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente