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Ordinanza — n. 30917/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds lack specificity and sentencing falls within trial judge discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Anna Maione's appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the exclusion of criminal liability and sentencing severity. The court found the appeal's grounds lacked specificity by merely repeating issues already dismissed by the lower court with sound legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the sentencing discretion exercised by the trial judge was properly motivated and not arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds lack specificity by reiterating previously rejected arguments, and sentencing decisions fall within the trial judge's discretion unless arbitrary or illogical.

Parole chiave

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lack of specificity sentencing discretion exclusion of liability inadmissible appeal habitual fraud abbandono del procedimento per truffa reiterazione di reati penali pena minima

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIONE ANNA nato a NAPOLI il 10/03/1992 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maione Anna; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono privi di specificità poiché ripropongono le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 sui sette precedenti per truffa che integrano il presupposto dell'abitualità, ostativo al riconoscimento della causa di esclusione della punibilità); che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie, ove la pena base è stata peraltro fissata in misura pari al minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il President