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Ordinanza — n. 30915/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific power of attorney from absent defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30915/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Tataru Toma Minai inadmissible. The court found that the public defender filed the appeal without a specific power of attorney signed by the defendant, who was absent from the appellate proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 580 c.p.p.; Art. 103 c.p.p.: An appeal filed by a public defender without a specific power of attorney from the absent defendant is inadmissible.

Parole chiave

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public defender power of attorney inadmissible appeal absent defendant procedural costs esame di cassazione difetto di legittimazione del ministero pubblico cancellazione dall'albo avvocati

Disposizioni normative citate

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Art. 580 c.p.p.
Art. 103 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TATARU TOMA MINAI nato il 07/09/1994 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tataru Torna Mihai; 581(.11U-e rilevato che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'artVpoicné ihifensore di ufficio lo ha proposto in assenza dello specifico mandato ad impugnare sottoscritto dall'imputato che risultava assente nel giudizio di appello . rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente