Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to merit-based arguments and unsupported denial of mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court ruled that the first ground of appeal constituted an impermissible challenge on the merits by proposing a different factual evaluation, which falls outside the scope of a review for legal errors. Additionally, the court found the second ground infounded because the lower court's refusal of generic mitigating circumstances was based on a sufficient assessment of negative factors without needing to address every favorable element presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a judgment of conviction is inadmissible if it introduces censure on the merits or proposes a different evaluation of the facts, and the denial of generic mitigating circumstances is valid if the court provides a congruent reference to the decisive negative elements or the absence of positive ones.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITORE DANIELE nato a LACCO AMENO il 27/08/1998 avverso la sentenza del 27/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Espositore Daniele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di rapina contestato in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è consentito dalla legge in quanto introduce in realtà censure di merito e propone una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta nei precedenti gradi che esula dalle competenze del giudizio di legittimità (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulle modalità della condotta e sulla mancanza di prova di un diritto oggetto di illegittima tutela dal momento che il ricorrente non era neppure proprietario della macchina incidentata); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 5 sulla non occasionalità della condotta dell'imputato data la molteplicità dei fatti contestati e sulla sua personalità violenta e pericolosa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore I