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Ordinanza — n. 30913/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic and non-compliant with Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30913/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Salvatore Ettore Pandetta inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued for a violation of law regarding criminal responsibility and sentencing, but the court found the arguments too generic to meet statutory requirements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; An appeal must specify the exact elements underlying the alleged legal violation; generic criticisms without identifying specific grounds fail to allow the appellate judge to exercise their supervisory power and result in inadmissibility.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Inadmissible Appeal Generic Grounds Art. 581 c.p.p. Specificity Requirement Cassazione Roma Sentencing Review motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANDETTA SALVATORE ETTORE nato a CATANIA il 11/05/1993 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pandetta Salvatore Ettore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione completa e adeguata esposta nella sentenza impugnata sia in ordine alla pronuncia di penale responsabilità dell'imputato sia in punto di trattamento sanzionatorio, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente