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Ordinanza — n. 30912/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity as it merely repeats facts already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30912/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Cutrale Francesco inadmissible due to a lack of specific legal grounds. The sole argument alleged was that the lower court failed to properly address the criminal liability for extortion, but this claim was deemed merely repetitive of factual grievances already rejected with correct logic and legal reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a mere reproduction of factual complaints already examined and rejected by the court of first instance without adding new specific legal arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity repetition of facts extortion liability procedural costs motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio concussione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUTRALE FRANCESCO nato a NOTO il 27/10/1988 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cutrale Francesco; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di doglianze in punto di fatto già vagliate e respinte dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente