Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetition of already rejected arguments regarding mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giugliano Luca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's refusal to exclude an aggravating circumstance of diminished defense and to recognize a mitigating circumstance of damage compensation. The court ruled that these arguments merely repeated issues already thoroughly examined and rejected by the appellate court, which had correctly established the facts regarding the partiality of the compensation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 6 cod. pen.; The appeal is inadmissible when it merely reproduces grounds already adequately examined and rejected by the lower court, as the court has already established the factual elements necessary to apply the statutory mitigating circumstance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUGLIANO LUCA nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 06/04/1994 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giugliano Luca; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante della minorata difesa e all'omesso riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale a pagine 5 e 6, ove la Corte ha precisato gli elementi di fatto che rendevano la situazione concreta idonea a integrare la minorata difesa e ha evidenziato la parzialità della riparazione del danno alla luce del valore del bene danneggiato e dei danni morali patiti dalle vittime; che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.
è necessario che il colpevole abbia provveduto, prima del giudizio, alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo (Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 - 01) e la Corte ha spiegato che nel caso in esame il risarcimento non è stato integrale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Preside