Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30909/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30909/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30909/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPETTI VENEREO nato a SAN GINESIO il 14/03/1967 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Zampetti Venereo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici sia in ordine all'attendibilità della p.o. sia in ordine all'idoneità della condotta dell'imputato a configurare una minaccia, seppur implicita, larvata e indiretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30909/2024 — snpen · Corte di Cassazione: sia in ordine all'idoneità della condotta dell'imputato a configurare una minaccia, seppur implicita, larvata e indiretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia nel diritto penale commisurazione della pena per rapina tentata rapina permesso di promuovere un procedimento penale pericolo di traffico di stupefacenti reati contro la sicurezza dei rapporti giuridici
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPETTI VENEREO nato a SAN GINESIO il 14/03/1967 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Zampetti Venereo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina contestato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti logici e giuridici sia in ordine all'attendibilità della p.o. sia in ordine all'idoneità della condotta dell'imputato a configurare una minaccia, seppur implicita, larvata e indiretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente