Italian Court dismisses appeal claiming lack of motivation for denial of generic mitigating circumstances in fraud case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alessia Arabini's appeal inadmissible, ordering her to pay costs and fines. The appellant argued that the lower court failed to properly address specific evidentiary gaps regarding lost payment cards and denied generic mitigating circumstances without sufficient reasoning. The court rejected these claims, noting that the appellate judgment already adequately examined the evidence and that denying generic mitigation only requires a reference to negative elements or the absence of positive ones, which were present in the record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; nel sindacato di legittimità non è ammissibile la rivalutazione delle fonti probatorie già esaminate in appello né la richiesta di motivazione dettagliata per il diniego di attenuanti generiche, bastando un congruo riferimento agli elementi negativi decisivi o all'assenza di elementi positivi.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARABINI ALESSIA nato a FIRENZE il 11/05/1986 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Arabini Alessia; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge in relazione alla rilevanza penale e alla qualificazione giuridica del fatto contestato nel reato di truffa e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in fatto già adeguatamente esaminate in appello, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di risultanze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagine 5 e 6 sulla mancata denuncia dello smarrimento o sottrazione dei documenti con cui erano state attivate le carte prepagate e delle carte stesse); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei benefici richiesti, è generico e manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che 'nel caso in esame la Corte ha valorizzato a pag. 6 della sentenza l'entità del danno e l'assenza di elementi positivi e il ricorrente non si confronta con questa duplice motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data p giugno 2024 Il Consigliere estensore D POS1TAT'A Il Presidente