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Ordinanza — n. 30904/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30904/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCI VIVIANA nato a PESCARA il 12/07/1972 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Tucci Viviana; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato di danneggiamento contestato, prospettando la tesi di una reazione dell'imputata ad un comportamento illegittimo dei sanitari, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30904/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCI VIVIANA nato a PESCARA il 12/07/1972 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Tucci Viviana; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato di danneggiamento contestato, prospettando la tesi di una reazione dell'imputata ad un comportamento illegittimo dei sanitari, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

Parole chiave

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inidoneità medica responsabilità medica ospedalizzazione e cure mediche motivi medici danno alla salute nonostante le contrarie riserve mediche
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUCCI VIVIANA nato a PESCARA il 12/07/1972 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tucci Viviana; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato di danneggiamento contestato, prospettando la tesi di una reazione dell'imputata ad un comportamento illegittimo dei sanitari, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputata e della sussistenza del reato contestato (si veda, in particolare, pag. 1 della motivazione) a prescindere dalla condotta dei sanitari, che non poteva in ipotesi scriminare quella dell'imputata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pres