Ordinanza — n. 30901/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPA ITALO nato a CHIETI il 18/05/1977 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Pompa Italo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, come ridotta dalla Corte territoriale dopo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 3); che peraltro, nella specie, le circostanze attenuanti generiche sono già state riconosciute nella massima estensione e la pena è stata ridotta nella misura massima di un terzo (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30901/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 3); che peraltro, nella specie, le circostanze attenuanti generiche sono già state riconosciute nella massima estensione e la pena è stata ridotta nella misura massima di un terzo (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMPA ITALO nato a CHIETI il 18/05/1977 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Pompa Italo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, come ridotta dalla Corte territoriale dopo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, in particolare, pag. 3); che peraltro, nella specie, le circostanze attenuanti generiche sono già state riconosciute nella massima estensione e la pena è stata ridotta nella misura massima di un terzo (si veda, in particolare, pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente