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Ordinanza — n. 30898/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30898/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30898/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINKIN OLEG nato il 12/12/1979 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Sinkin Oleg; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione per insussistenza dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logici e in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di elemento soggettivo del delitto di ricettazione puntualmente richiamata (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179), alla luce delle circostanze del fatto, ha ritenuto inattendibile la spiegazione fornita dall'imputato circa il possesso dei gioielli di provenienza furtiva ceduti ad un esercizio di Compra oro (si veda, in particolare, il foglio 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30898/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179), alla luce delle circostanze del fatto, ha ritenuto inattendibile la spiegazione fornita dall'imputato circa il possesso dei gioielli di provenienza furtiva ceduti ad un esercizio di Compra oro (si veda, in particolare, il foglio 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assenza prolungata all'estero asilo di cittadino srilankese inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan rimpatrio in sicurezza carcerazione in diritto degli stranieri omissione illecita di raggiungere il corpo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINKIN OLEG nato il 12/12/1979 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sinkin Oleg; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la qualificazione giuridica del fatto nel reato di ricettazione per insussistenza dell'elemento soggettivo, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti logici e in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di elemento soggettivo del delitto di ricettazione puntualmente richiamata (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179), alla luce delle circostanze del fatto, ha ritenuto inattendibile la spiegazione fornita dall'imputato circa il possesso dei gioielli di provenienza furtiva ceduti ad un esercizio di Compra oro (si veda, in particolare, il foglio 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente