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Ordinanza — n. 30896/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30896/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30896/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIGINI MASSIMILIANO nato a TORINO il 13/03/1970 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Parigini Massimiliano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte e reitera censure di merito non consentite in questa sede, cui la Corte di appello ha fornito ampia ed esaustiva risposta; che la censura in ordine al trattamento sanzionatorio non è consentita poiché invoca una pena meno afflittiva e non deduce neppure formalmente violazioni di legge o vizi della motivazione, considerato che la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e non necessitava di specifiche motivazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30896/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIGINI MASSIMILIANO nato a TORINO il 13/03/1970 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Parigini Massimiliano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte e reitera censure di merito non consentite in questa sede, cui la Corte di appello ha fornito ampia ed esaustiva risposta; che la censura in ordine al trattamento sanzionatorio non è consentita poiché invoca una pena meno afflittiva e non deduce neppure formalmente violazioni di legge o vizi della motivazione, considerato che la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e non necessitava di specifiche motivazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda dispensa dal versamento delle spese remissione della pena condanna al pagamento pecuniario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIGINI MASSIMILIANO nato a TORINO il 13/03/1970 avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Parigini Massimiliano; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è generico poiché non si confronta con la motivazione resa dalla Corte e reitera censure di merito non consentite in questa sede, cui la Corte di appello ha fornito ampia ed esaustiva risposta; che la censura in ordine al trattamento sanzionatorio non è consentita poiché invoca una pena meno afflittiva e non deduce neppure formalmente violazioni di legge o vizi della motivazione, considerato che la pena è stata determinata in misura prossima al minimo edittale e non necessitava di specifiche motivazioni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente