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Ordinanza — n. 30894/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30894/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30894/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTTOLA ANNALISA nato a BARI il 13/06/1977 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Rottola Annalisa; ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge per non avere applicato retroattivamente la disposizione di cui all'art. 545 bis cod.proc.pen. entrata in vigore nel dicembre 2022, sono manifestamente infondati poiché la Corte ha correttamente evidenziato che la novella, entrata in vigore nel dicembre 2022, non poteva trovare applicazione retroattivamente, trattandosi di norma processuale; rilevato che la Corte ha comunque reso idonea motivazione osservando che i precedenti penali dell'imputata e le modalità della condotta assunta sono ostativi all'accesso alla sanzione sostitutiva richiesta perché palesano la pericolosità dell'imputata, e Miricorrente trascura questo aspetto della motivazione, così incorrendo anche nel vizio di genericità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in quanto per negare la sanzione sostitutiva ha valorizzato un precedente penale risalente nel tempo e l'abuso di prestazione d'opera che aggrava la condotta ascritta, è manifestamente infondato, poiché la Corte ha formulato argomentazioni logicamente coerenti e congrue alle risultanze processuali; ritenuto che il motivo è anche generico poiché non si confronta con la motivazione della Corte che ha valorizzato due precedenti penali dell'imputata per desumerne l'inidoneità della sanzione sostitutiva a fini rieducativi; ritenuto che il quarto motivo di ricorso non è consentito poiché con i motivi aggiunti la difesa aveva invocato il lavoro di pubblica utilità e non le altre sanzioni sostitutive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 545 bis cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30894/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 545 bis cod.proc.pen. entrata in vigore nel dicembre 2022, sono manifestamente infondati poiché la Corte ha correttamente evidenziato che la novella, entrata in vigore nel dicembre 2022, non poteva trovare applicazione retroattivamente, trattandosi di norma processuale; rilevato che la Corte ha comunque reso idonea motivazione osservando che i precedenti penali dell'imputata e le modalità della condotta assunta sono ostativi all'accesso alla sanzione sostitutiva richiesta perché palesano la pericolosità dell'imputata, e Miricorrente trascura questo aspetto della motivazione, così incorrendo anche nel vizio di genericità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in quanto per negare la sanzione sostitutiva ha valorizzato un precedente penale risalente nel tempo e l'abuso di prestazione d'opera che aggrava la condotta ascritta, è manifestamente infondato, poiché la Corte ha formulato argomentazioni logicamente coerenti e congrue alle risultanze processuali; ritenuto che il motivo è anche generico poiché non si confronta con la motivazione della Corte che ha valorizzato due precedenti penali dell'imputata per desumerne l'inidoneità della sanzione sostitutiva a fini rieducativi; ritenuto che il quarto motivo di ricorso non è consentito poiché con i motivi aggiunti la difesa aveva invocato il lavoro di pubblica utilità e non le altre sanzioni sostitutive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esecuzione della pena detentiva sostitutiva assistenza sociale retroattiva recidiva nell'infrazione principio di irretroattività revisione della sentenza penale misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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art. 545 bis cod.proc.pen
Letto il ricorso di Rottola Annalisa; ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge per non avere applicato retroattivamente la disposizione di cui all'art. 545 bis cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROTTOLA ANNALISA nato a BARI il 13/06/1977 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Rottola Annalisa; ritenuto che il primo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge per non avere applicato retroattivamente la disposizione di cui all'art. 545 bis cod.proc.pen. entrata in vigore nel dicembre 2022, sono manifestamente infondati poiché la Corte ha correttamente evidenziato che la novella, entrata in vigore nel dicembre 2022, non poteva trovare applicazione retroattivamente, trattandosi di norma processuale; rilevato che la Corte ha comunque reso idonea motivazione osservando che i precedenti penali dell'imputata e le modalità della condotta assunta sono ostativi all'accesso alla sanzione sostitutiva richiesta perché palesano la pericolosità dell'imputata, e Miricorrente trascura questo aspetto della motivazione, così incorrendo anche nel vizio di genericità; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di motivazione in quanto per negare la sanzione sostitutiva ha valorizzato un precedente penale risalente nel tempo e l'abuso di prestazione d'opera che aggrava la condotta ascritta, è manifestamente infondato, poiché la Corte ha formulato argomentazioni logicamente coerenti e congrue alle risultanze processuali; ritenuto che il motivo è anche generico poiché non si confronta con la motivazione della Corte che ha valorizzato due precedenti penali dell'imputata per desumerne l'inidoneità della sanzione sostitutiva a fini rieducativi; ritenuto che il quarto motivo di ricorso non è consentito poiché con i motivi aggiunti la difesa aveva invocato il lavoro di pubblica utilità e non le altre sanzioni sostitutive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il