Ordinanza — n. 30892/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISA GIUSEPPE nato a ROMA il 18/08/1964 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; Letto il ricorso di Risa Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello tardivamente proposto, sostenendo che in udienza era stato indicato dal giudice un termine di deposito della motivazione pari a novanta giorni e che, pertanto, l'impugnazione non sarebbe stata tardiva, è manifestamente infondato poiché prospetta violazioni di norme processuali palesemente smentite sia dal dispositivo della sentenza di primo grado, che riporta espressamente il termine riservato di sessantacinque giorni, sia dal verbale di udienza del 6/7/2023; che la Corte di appello ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello presentato dopo il decorso del termine per impugnare previsto dall'art. 585 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 585 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30892/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 585 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RISA GIUSEPPE nato a ROMA il 18/08/1964 avverso l'ordinanza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Risa Giuseppe; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello tardivamente proposto, sostenendo che in udienza era stato indicato dal giudice un termine di deposito della motivazione pari a novanta giorni e che, pertanto, l'impugnazione non sarebbe stata tardiva, è manifestamente infondato poiché prospetta violazioni di norme processuali palesemente smentite sia dal dispositivo della sentenza di primo grado, che riporta espressamente il termine riservato di sessantacinque giorni, sia dal verbale di udienza del 6/7/2023; che la Corte di appello ha correttamente dichiarato inammissibile l'appello presentato dopo il decorso del termine per impugnare previsto dall'art. 585 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente