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Ordinanza — n. 30891/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals claiming violation of defense rights and lack of expert testimony.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30891/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Caricchia and Frizzato inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued that the lower court violated their defense rights by relying on private expert reports without ordering a judicial expert investigation under Article 603 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims, finding the grievances were generic factual disputes rather than formal defects in the reasoning, as the appellate court had already weighed all evidence including video recordings and victim statements.

Regesto Legislator

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Art. 603 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Appeals alleging violations of the right to defense or lack of expert testimony are inadmissible if they merely propose an alternative factual assessment of the evidence without demonstrating a formal defect in the court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeals right to defense expert testimony judicial investigation factual assessment code of criminal procedure appellate review facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 603 cod. proc. pen.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 603 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CARICCHIA MARIO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 02/12/1963 FRIZZATO LUCIANO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 30/03/1968 avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi nell'interesse di Frizzato Luciano e Caricchia Mario e la memoria redatta dall'avv. Vianello Accoretti per Caricchia; considerato che Frizzato e Chirico con ricorsi separati hanno entrambi dedotto vizi di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità perché basata sulla ritenuta attendibilità delle persone offese e sulla consulenza tecnica di parte prodotta dalle stesse persone offese e utilizzata in sentenza senza procedere a perizia e omettendo di valutare le prove testimoniali a discarico; che con la memoria trasmessa la difesa di Caricchia ha ribadito la violazione del diritto di difesa per non avere disposto la perizia invocata ex art. 603 cod.proc.pen. ; ritenuto che i ricorsi deducono formalmente vizi della motivazione ma in sostanza invocano una diversa e alternativa valutazione del compendio probatorio, introducendo censure di fatto e confrontandosi direttamente con il materiale probatorio ; che le censure inoltre sono generiche poiché non si confrontano in modo specifico con la motivazione della sentenza che ha valorizzato anche le dichiarazioni delle persone offese e le immagini delle videoriprese da cui si evincono le condotte illecite, a riscontro della prospettazione accusatoria ; che alla stregua del robusto compendio probatorio assunto la Corte ha respinto l'istanza di disporre perizia ritenendola superflua, con motivazione corretta e conforme al dettato normativo; che entrambi gli imputati nel corso del giudizio di appello all'udienza del 19 settembre 2023 hanno personalmente dichiarato di rinunziare alla prescrizione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell