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Ordinanza — n. 30890/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30890/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30890/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TEMELKOV TODOR nato il 24/04/1958 MIRCHEV ROSEN nato il 16/07/1971 MIDOLEVSKIEV VALER' nato il 07/05/1983 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; o

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30890/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TEMELKOV TODOR nato il 24/04/1958 MIRCHEV ROSEN nato il 16/07/1971 MIDOLEVSKIEV VALER' nato il 07/05/1983 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; o

Parole chiave

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grave deficienza del procedimento all'estero assenza prolungata all'estero ricorso costituzionale all'estero procedimento in contumacia diritto a un difensore domicilio all'estero
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TEMELKOV TODOR nato il 24/04/1958 MIRCHEV ROSEN nato il 16/07/1971 MIDOLEVSKIEV VALER' nato il 07/05/1983 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO; o

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di Rosen Mirchev, Todor Temelkov e di Valeri Midolevskiev; considerato che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità degli appelli proposti dagli imputati poiché, quanto a Rosen Mirchev, mancante dello specifico mandato a impugnare e, quanto a tutti gli imputati, mancanti della dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e si solleva contestualmente questione di legittimità costituzionale dell'art. 89, d.lgs. n. 150 del 2022 e dell'art. 581, comma 1-ter e comma 1-quater cod. proc. pen. per violazione gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., è manifestamente infondato poiché trattasi di adempimento imposto dalla norma a pena di inammissibilità; che, secondo l'orientamento richiamato, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, Rv. 285324 - 01); che con memoria trasmessa il 3 giugno 2024, oltre il termine di 15 giorni liberi prima dell'udienza, la difesa di Midolevskiev Valeri ha dedotto vizio di motivazione poiché il ricorrente aveva partecipato al giudizio e reso esame dinanzi al Tribunale e pertanto il difensore non doveva essere munito di specifico mandato ad impugnare e la mancata allegazione dell'elezione di domicilio all'atto di impugnazione non era dovuta a negligenza in quanto l'imputato in quel periodo risiedeva all'estero e non aveva potuto prendere contatti con il difensore di fiducia che non aveva tenuto conto della riforma legislativa; rilevato che anche tale censura, tardivamente sollevata, è manifestamente infondata poiché l'imputato era assistito da un difensore di fiducia e non assume rilevanza scriminante rispetto al mancato rispetto delle formalità dell'atto di appello la sua residenza all'estero, né lo stesso deduce circostanze che abbiano impedito al suo difensore di rispettare le formalità richieste; ritenuto che pertanto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consiglie