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Ordinanza — n. 30887/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on preventive measures due to lack of legal grounds for reviewing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30887/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for a violation of law regarding the motivation of the lower court's decision and the lack of an oral hearing. The court rejected these claims because the appeal only allows for legal violations, not defects in reasoning, and the lower court properly assessed the appellant's dangerousness based on prior criminal records.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423; Art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575: In proceedings for preventive measures, appeals are admissible solely for violation of law, excluding manifest illogicity as a ground, and requiring a direct confrontation with the lower court's reasoning rather than mere criticism of motivation.

Parole chiave

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preventive measures appeal violation of law standard defect in motivation dangerousness assessment oral hearing requirement proceedings for prevention legal grounds limitation minaccia non comprovata

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Letto il ricorso e la memoria depositata nell'interesse di Marzano Mattia; premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
Art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575
1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
575 e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri
Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021 dep. 17/01/2022, Raggi
anche Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021 dep. 17/01/2022, Raggi, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZANO MATTIA nato a NARDO' il 30/03/1991 avverso il decreto del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria depositata nell'interesse di Marzano Mattia; premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246 - 01; v. anche Sez. 5, n. 1861 del 28/10/2021 dep. 17/01/2022, Raggi, Rv. 282539 - 01); che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di una sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 lett.

c) e b), d.lgs. 159 del 2011, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché nella sostanza denunciano una motivazione carente in un'impugnazione ammessa per sola violazione di legge e non si confrontano con le argomentazioni della Corte che, condividendo le considerazioni del Tribunale, ha valorizzato le pendenze giudiziarie del Marzano per delitti in materia di sostanze stupefacenti, notoriamente lucrogenetici, e per un tentato omicidio eseguito nell'ambito di un contesto di criminalità organizzata, a riprova della sua spiccata pericolosità; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge per il mancato esperimento dell'avviso orale ai sensi dell'art. 4 I. 1423/1956 prima dell'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, è manifestamente infondato e meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 2); ritenuto che con la memoria la difesa insiste nei motivi di ricorso e in particolare sull'assenza del requisito della destinazione dei proventi delle attività delittuose al sostentamento della persona, valorizzando la pensione di cui il prevenuto è titolare dal 2017, senza considerare che l'arco temporale in cui si è espressa la pericolosità del proposto è molto più ampio e detta entrata non risulta significativa e sufficiente a giustificare i redditi del proposto; che pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere