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Ordinanza — n. 30886/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unfounded regarding fraud qualification and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30886/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Calvi Alberto Luigi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court found the first ground of appeal generic because it failed to engage with the lower court's correct legal reasoning regarding fraud versus fraudulent insolvency. The second ground was rejected as unfounded since the appellate court sufficiently addressed negative elements without needing to consider all favorable arguments. Consequently, the appeal was dismissed without a merits decision on the substantive criminal charges.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to confront the lower court's reasoning, or if the denial of mitigating circumstances is based on a congruent evaluation of decisive negative elements without requiring an exhaustive review of all favorable facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds fraud qualification mitigating circumstances procedural costs Cassa delle ammende violation of law abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALVI ALBERTO LUIGI nato a GENOVA il 30/10/1966 avverso la sentenza del 03/07/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Calvi Alberto Luigi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come truffa in luogo del reato di insolvenza fraudolenta, è generico poiché la Corte ha respinto l'assunto difensivo con argomentazioni giuridiche corrette con cui il ricorrente non si confronta; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulle prove delle intenzioni fraudolente dell'imputato); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 5 sull'assenza di elementi concreti positivamente apprezzabili); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Pr