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Ordinanza — n. 30885/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for illegal occupation of public housing, citing lack of necessity defense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30885/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Acabo Giuseppe and Peraino Vita Giuseppa inadmissible, upholding their conviction for illegally occupying public housing. The court reasoned that the defendants' prolonged presence in the property negated the defense of necessity and confirmed the crime's public interest nature. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 506 c.p.; Art. 636 c.p.: The prolonged illegal occupation of public housing constitutes a crime where the defense of necessity is excluded by the duration of the conduct, and non-prosecution is barred by the persistence of the illicit act.

Parole chiave

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illegal occupation public housing defense of necessity public interest criminal prosecution prolonged conduct court costs appropriazione indebita di beni demaniali

Disposizioni normative citate

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Art. 506 c.p.
Art. 636 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ACABO GIUSEPPE nato a ERICE il 27/08/1983 PERAINO VITA GIUSEPPA nato a MARSALA il 20/01/1987 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi nell'interesse di Acabo Giuseppe e Peraino Vita Giuseppa; considerato che i motivi di ricorso sono reiterativi dei motivi di appello, ai quali la Corte ha fornito corretta ed esaustiva risposta evidenziando che gli imputati sono stati rinvenuti all'interno dell'appartamento abusivamente occupato e si presume lo abbiano invaso per occuparlo, e che l'essere subentrati nella detta occupazione ad altro soggetto che aveva abusivamente occupato non esclude la rilevanza penale della condotta; che non ricorrono i presupposti della scriminante dello stato di necessità poiché l'occupazione si è protratta per lungo tempo; che si tratta di reato perseguibile d'ufficio poiché gli immobili dell'Istituto Case popolari sono adibiti a finalità di interesse pubblico, anche dopo l'assegnazione al singolo; che non può trovare applicazione la causa di non punibilità poiché al momento della celebrazione del giudizio i due imputati permanevano nell'appartamento da lungo tempo e la persistenza della condotta illecita, in caso di reati permanenti, risulta ostativa alla dichiarazione di non punibilità della condotta, che la pena è stata determinata in misura molto contenuta ed è stata ritenuta congrua, tenuto conto delle modalità della condotta e della personalità dei due imputati pluripregiudicati. rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presi