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Ordinanza — n. 30884/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise new grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30884/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant raised four grounds challenging the lower court's decision on prescription, evidence, mitigating circumstances, and damages. The court rejected these because they were either not properly raised in the appeal, constituted mere factual complaints, or sought a prohibited re-evaluation of facts reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if new grounds are raised for the first time, if they consist of mere factual complaints, or if they attempt to obtain a reconstruction of facts through evaluation criteria different from those adopted by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal new grounds in cassation mere factual complaints re-evaluation of facts procedural preclusion costs and fine prescription of crime reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINA ANTONINO nato a CIANCIANA il 26/09/1956 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Antonino Reina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato di molestie poiché estinto per prescrizione e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile delle molestie e del delitto di tentata violenza privata; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza privata, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, ove ritenuto incompleto o comunque non corretto; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura l'inosservanza della legge ed il vizio di motivazione in ordine al raggiungimento della prova della penale responsabilità dell'imputato non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto la cui valutazione è preclusa a questa Corte; considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta l'inosservanza della legge e l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità perché tende ad ottenere un' inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione completa ed esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 5); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte, Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che il terzo ed ultimo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge ed il vizio di motivazione contestando l'equità della determinazione del danno risarcibile è generico non avendo il ricorrente minimamente esplicitato le ragioni poste a fondamento della propria censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Co