Sentenza — n. 30883/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIANCONCINI JENNIFER nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 08/01/1987 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO; Rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado resa dal Tribunale di Bologna nei confronti di Jennifer Bianconcini per il delitto di furto aggravato; rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un solo motivo, con il quale è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 20 febbraio 2024, la persona offesa, Elena Galateanu ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputata che ha contestualmente accettato la rimessione, come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Imola; rilevato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30883/2024 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01); che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico della querelata, come per legge.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BIANCONCINI JENNIFER nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 08/01/1987 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado resa dal Tribunale di Bologna nei confronti di Jennifer Bianconcini per il delitto di furto aggravato; rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un solo motivo, con il quale è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 20 febbraio 2024, la persona offesa, Elena Galateanu ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputata che ha contestualmente accettato la rimessione, come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Imola; rilevato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.
U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01); che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico della querelata, come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto per remissione di querela. Pone a carico della querelata le spes