Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for re-examining facts and repeating prior arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Daniela Gregori inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. Gregori argued that the lower court failed to reclassify theft into the crime of receiving stolen goods and repeated previous objections without addressing new reasoning. The court rejected this, stating it cannot re-evaluate factual findings or repeat arguments already made, citing established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot re-examine factual findings or re-qualify crimes based on new reasoning, and must reject appeals that merely repeat prior arguments without addressing the lower court's adequate motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GREGORI DANIELA nato a ROMA il 01/06/1977 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MAURO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Daniela Gregori ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado e cure, con la quale l'imputata è stata ritenuta responsabile del delitti di cui agli artt. 624-bis, 61, comma primo, n. 5, cod. pen.; considerato che il primo motivo, con il quale la ricorrente denunzia la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata riqualificazione del reato di furto in quello di ricettazione, non è ammissibile non essendo consentito a questa Corte di legittimità non solo sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); considerato che con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente reitera le identiche censure già proposte dinanzi alla Corte distrettuale senza tenere minimamente conto dell'adeguata e corretta motivazione fornita; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024 sigliere est nsore Il P